I diritti del viaggiatore: responsabilità alberghi e campeggi, risarcimento vacanza

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Una rassegna delle gabelle della vacanza attraverso le utili indicazioni di Altroconsumo in materia di hotel e campeggi.

LA PRENOTAZIONE
La prenotazione può essere fatta in qualsiasi modo, sia verbalmente che per iscritto. Conviene comunque sempre optare per qualcosa di scritto, così da avere una prova certa di quanto pattuito; pertanto, anche qualora facciate la prenotazione via telefono, confermatela comunque sempre con una lettera raccomandata (A/R), conservando copia della lettera, oppure con un fax o una email, tenendone sempre una copia a portata di mano. In questo modo potrete far valere più agevolmente i vostri diritti nel caso insorgessero problemi con l’ albergatore.

IN CASO DI OVERBOOKING
Può accadere che la stessa camera venga assegnata contemporaneamente a due o più clienti, che giunti in albergo forti della prenotazione si ritrovano senza camera, in quanto l’ albergatore, nel timore di qualche rinuncia dell’ ultimo minuto, ha pensato bene di prendere più prenotazioni per la stessa camera.

In questi casi l’ albergatore deve trovarvi una sistemazione alternativa presso un altro albergo almeno dello stesso livello di quello che avevate prenotato; inoltre, se avete versato una caparra, considerata l ’inadempienza dell’ albergatore, avete diritto a farvi rimborsare da questi il doppio di quanto avete pagato. Infine, potrete comunque chiedere all’ albergo il risarcimento degli eventuali danni da voi subiti in conseguenza di questa situazione.

È importante conservare sempre le prove scritte della vostra prenotazione (copia della lettera o del fax, stampa della email), nonché della conferma da parte dell’ hotel, così da avere una prova cartacea da far valere eventualmente in giudizio, qualora non riusciate a risolvere i vostri problemi con l’albergo in via amichevole; inoltre cercate di fare le vostre rimostranze alla presenza di qualcuno, che possa eventualmente testimoniare in merito a quanto si è verificato, e conservate le eventuali ricevute di pagamento, rilasciatevi dall’altro albergo presso cui vi siete sistemati, e delle spese aggiuntive che eventualmente avete dovuto sostenere.

LA CARTA DI CREDITO
Ormai è piuttosto frequente che, al momento della prenotazione, l’ albergatore richieda al cliente il numero di carta di credito, per tutelarsi nel caso in cui il cliente non si presenti poi in albergo.
L’ albergatore, naturalmente, non può trattenere nessuna cifra dalla carta di credito del cliente fino a quando (e solo nel caso in cui) questi non si presenti.

Per il consumatore il rischio può risiedere soprattutto, oltre che nell’ eventuale disonestà dell’ albergatore, nelle prenotazioni a mezzo Internet, per la sicurezza dei dati immessi nel web: il suggerimento, se si prenota online, è di controllare che il sito attraverso cui si effettua la prenotazione adotti uno dei protocolli di sicurezza internazionalmente riconosciuti per la trasmissione dei dati.

SE LA CAMERA E’ DI LIVELLO INFERIORE A QUANTO PROMESSO
Innanzitutto è importante fare immediatamente presente al personale dell’ hotel i disservizi e le difformità riscontrate rispetto a quanto pattuito, nella speranza che il problema venga risolto subito. Qualora il problema non sia di immediata soluzione, è opportuno raccogliere il maggior numero possibile di elementi di prova (fotografie, ricevute, scontrini, riprese con videocamera, testimonianze) per poter supportare adeguatamente le vostre lamentele.

Potrete chiedere all’ albergatore il rimborso della differenza tra quanto avete pagato per la stanza e quello che era l’ effettivo prezzo, tenuto conto dei disservizi subiti e/o dei servizi non fruiti, nonché il risarcimento dei danni che eventualmente avete subito: danni che potete stimare, ad esempio, confrontando i prezzi di servizi analoghi presso altri alberghi della stessa categoria, nello stesso periodo e nella stessa località.

Se l’ albergatore, nonostante le vostre rimostranze, non vuole rimborsarvi nulla per i disagi subiti o comunque vi offre una cifra irrisoria, è opportuno presentargli il prima possibile e per iscritto la vostra richiesta di risarcimento, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i difetti della struttura alberghiera che avete riscontrato e intimandogli il pagamento a vostro favore della somma da voi richiesta. Nel caso in cui non riusciate ancora a ottenere alcunché, potete citare in giudizio l’ albergatore dinnanzi al giudice di pace, secondo le regole sulla competenza riportate in precedenza.

IN CASO DI PARTENZA ANTICIPATA
L’ albergatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti; questo perché, ad esempio, per non venir meno alla vostra prenotazione, ne ha rifiutate altre; naturalmente l’ albergatore dovrà fornire la prova dei danni che sostiene d’ aver subito, ma è opportuno ricordare che la Corte di cassazione, con una sentenza del 1997 (n. 6633/97), ha ritenuto che, per soggiorni prenotati di durata superiore a un giorno, la richiesta di risarcimento dell’ albergatore, comprensiva di danno emergente e lucro cessante, può arrivare fino all’ importo totale che il cliente avrebbe dovuto pagare se si fosse fermato in albergo per l’ intera durata del soggiorno prenotato.

I FURTI IN HOTEL
La legge n. 316/1978 ha introdotto nel nostro codice gli accordi sottoscritti a Parigi dagli Stati membri del Consiglio d’ Europa in merito alla responsabilità dell’ albergatore per il deposito delle cose del cliente. La convenzione è in vigore anche nei seguenti Stati: Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Gran Bretagna, Lussemburgo, Danimarca e Portogallo.
Le disposizioni sul deposito alberghiero si applicano a tutte le strutture ricettive, ad esclusione di case ed appartamenti per vacanze.

Innanzitutto è bene sapere che sono nulle le dichiarazioni tendenti a escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore (art. 1784 quater c.c.). Spesso infatti nelle camere d’albergo si trovano cartelli che recitano: “la Direzione declina ogni responsabilità per il furto di beni non consegnati in custodia” oppure “la Direzione dell’hotel non risponde di eventuali furti di oggetti lasciati nelle camere”; questi avvisi non hanno nessuna validità dal punto di vista giuridico.

Le norme del Codice Civile (artt.1783-1786 c.c.) prevedono la responsabilità dell’ albergatore per tutti gli oggetti che il cliente porta in albergo, tanto per quelli tenuti in camera, quanto per quelli lasciati nei suoi locali e nelle sue pertinenze (giardino, piscina, garage).
Tanto per gli oggetti dati espressamente in custodia, quanto per quelli non consegnati all’albergatore, la responsabilità sussiste, ciò che varia è il grado di responsabilità e quindi il diritto al risarcimento da parte del cliente.

Possiamo distinguere tra diverse ipotesi.

Il cliente ha diritto a richiedere all’albergatore il risarcimento dell’intero valore del bene quando:

– le cose sono state consegnate in custodia all’albergatore. In questo caso è anche importante aver dato una descrizione precisa degli oggetti al momento della consegna. Se, ad esempio, il cliente consegna un porta-gioie chiuso, senza specificarne il contenuto, difficilmente poi potrà pretendere il rimborso dei gioielli che, a suo dire, vi erano contenuti;

– si tratta di beni che l’ albergatore si è rifiutato di ricevere in custodia benché avesse l’ obbligo di farlo (quali carte di credito, traveller’s cheques, denaro contante e oggetti di valore); l’ albergatore può rifiutare di ricevere in custodia solo le cose ingombranti, pericolose o di valore eccessivo tenuto conto della struttura dell albergo;

– quando il furto, il deterioramento o la distruzione siano avvenuti per colpa dell’ albergatore o per colpa di persone per le quali egli è responsabile (membri della famiglia, ausiliari; art. 1784 e 1785-bis del Codice Civile).

Se le cose danneggiate, sottratte o distrutte sono state portate dal cliente in albergo ma non consegnate in custodia, l’ albergatore risponde limitatamente, cioè fino a un massimo di 100 volte il corrispettivo giornaliero dell’ alloggio, comprensivo di vitto se pattuito (secondo l’ orientamento della corte di cassazione, sentenza n. 2471/91). Ci si riferisce, dunque a:

– ciò che si trova nell’ alloggio durante il tempo di permanenza del cliente;

– ciò di cui l’ albergatore assume la custodia fuori dall’ albergo (ad esempio se l’albergatore, pur senza pretendere compensi aggiuntivi, mette a disposizione dei clienti un parcheggio per le autovetture riservato e posto in luogo aperto, ma facente parte del complesso alberghiero, potrà essere chiamato a rispondere in caso di danneggiamento o di furto subito dai clienti che hanno parcheggiato in quel luogo la propria automobile);

– ciò di cui l’ albergatore assume la custodia in un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’ alloggio ( ad esempio bagagli lasciati in custodia nella hall dell’ hotel al momento dell’ arrivo).

L’ albergatore non risponde, a condizione che sappia dimostrare la sua mancanza di responsabilità, se il deterioramento, la sottrazione o la distruzione:

– sono attribuibili al cliente stesso o alle persone che l’accompagnano o gli fanno visita;

– sono causati da forza maggiore o dalla natura dell’oggetto (ad esempio alluvione, autoesplosione);

– se il cliente denuncia il fatto con un ritardo ingiustificato, a meno che il furto, la distruzione o lo smarrimento siano avvenuti per colpa dell’albergatore o di membri della sua famiglia o di suoi ausiliari;

– nel caso di animali vivi o di veicoli (lasciati nei paraggi dell’ albergo e non affidati a qualche addetto).

Qualora doveste subire un furto, comunicate subito il fatto all’ albergatore e presentate denuncia all’ autorità di polizia; dopodiché inoltrate richiesta scritta di risarcimento (corredata da copia della denuncia di furto) all’ albergo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

Il cliente non potrà ottenere nessun risarcimento se la denuncia all’ albergatore è fatta con ingiustificato ritardo, a meno che riesca a dimostrare che il ritardo nella denuncia è stato determinato da gravi motivi.

IL COSTO DELLE TELEFONATE
In Italia l’ albergatore non può praticare nessuna commissione o aumento rispetto al costo della tariffa telefonica vigente.

SE IL CAMPEGGIO NON E’ BELLO
Prenoto una piazzola in un camping e all’ arrivo scopro che il campeggio è tenuto male, molto rumoroso e molto sporco; se decido di andarmene, sono tenuto a saldare l’ intera cifra corrispondente ai giorni di prenotazione?
Innanzitutto bisogna vedere com’ era presentato il camping al momento della prenotazione: se, infatti, la qualità del camping è decisamente inferiore rispetto a quella promessa, il consumatore ha tutto il diritto di andarsene e anzi avrà diritto anche a ottenere un risarcimento per i giorni di vacanza eventualmente persi.

Se invece il campeggiatore decide di andarsene in anticipo per motivi personali oppure se le condizioni del camping non sono particolarmente buone, ma complessivamente compatibili con quanto prospettato al momento della prenotazione, il titolare del campeggio avrà diritto a chiedere il pagamento per l’intero periodo prenotato, se non si erano concordate diverse condizioni.

(Fonte: www.altroconsumo.it)