Il nuovo CCNL del settore turismo

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Nuovo appuntamento con la formazione per gli agenti di viaggio Fiavet Lazio: l’ultimo seminario organizzato dall’Associazione ha permesso alle ADV interessate di vedersi illustrate le principali novità introdotte dal nuovo Contratto Nazionale di Lavoro del settore turismo, rinnovato lo scorso luglio con l’accordo delle associazioni di categoria, e chiarire temi importanti relativi alla nuova normativa regionale in materia di formazione nell’apprendistato professionalizzante. “Quello siglato per il rinnovo del CCNL che regolamenta il nostro comparto può essere definito un accordo soddisfacente per tutte la parti – ha commentato Francesco Lentini, Rappresentante Fiavet in sede di trattativa sindacale. Nelle tematiche legate nello specifico al settore turistico, la novità principale riguarda l’introduzione di criteri di maggiore flessibilità, in particolare per quanto concerne l’orario di lavoro dei dipendenti e la regolazione del part time e degli straordinari, con un nuovo sistema che consente maggiore elasticità nella gestione del lavoro in funzione delle esigenze delle singole agenzie di viaggio . Per l’applicazione delle nuove norme del CCNL, e soprattutto per le recenti disposizioni sui contratti di apprendistato, inoltre, esortiamo gli agenti ad usufruire della collaborazione dell’EBTL: l’Ente è in grado di offrire supporto tecnico nella preparazione del piano formativo individuale per i nuovi apprendisti, di organizzare corsi di formazione da svolgere all’esterno delle aziende, e rilascia i pareri di conformità per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.” Tra le novità di rilievo introdotte nel nuovo CCNL (con accordo di rinnovo siglato il 27/7/07) e nelle recenti disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato (L.R. 09/2006 e successivo Regolamento attuativo n.7 del 21/6/07), la Fiavet Lazio ha sottolineato le principali tematiche:
– Orario flessibile: introduzione di un nuovo sistema che consente maggiore elasticità nella gestione del tempo dei dipendenti in funzione delle esigenze lavorative delle agenzie di viaggio, con possibilità di calcolare l’orario di lavoro non solo su base settimanale ma anche come media di due settimane, senza compensi addizionali per i datori di lavoro;
– Lavoro a tempo parziale: abolizione dei limiti massimi di durata, con eliminazione del tetto massimo di 28 ore settimanali, ed introduzione di clausole flessibili ed elastiche nella gestione e nella stesura del patto tra datore di lavoro e dipendente;
– Lavoro straordinario e riposo settimanale: entro il limite annuale di 260 ore, gli straordinari possono essere gestiti con più flessibilità (abolito, ad esempio, il limite di 2 ore giornaliere), ed anche le modalità di godimento del riposo settimanale saranno più ampie;
– Part time post partum: nelle agenzie con più di 15 dipendenti, per un genitore è possibile chiedere la trasformazione temporanea del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in una formula part time entro il terzo anno di vita del bambino;
– Apprendistato: profili di apprendistato ampliati con durata fino ai 48 mesi per incontrare le esigenze ed i tempi di formazione peculiari del settore turistico, con la definizione più approfondita di qualifiche e profili formativi.

Via | Presskit